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elezioni

Decreto -legge 29 gennaio 2024 n.7, come convertito dalla legge 25 marzo 2024 n.38 ha definito:

- le operazioni di votazione si svolgeranno sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23;

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata presso la segreteria comunale dalle ore 8:00 del 30° giorno alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente la data stabilita per le consultazioni, quindi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di venerdì 10 maggio e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di sabato 11 maggio 2024.

In ragione della dimensione demografica del Comune di Muzzano, il numero dei consiglieri da eleggere - oltre al Sindaco - è pari a 10.

Le liste dovranno contenere un minimo di 7 ed un massimo di 10 candidati e dovranno assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi (nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).

Insieme alla lista dei candidati, presentata con apposita dichiarazione scritta, devono essere presentati:
 -dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco: la dichiarazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 235/2012. La dichiarazione firmata dal candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell’articolo 38-bis, c. 8, D.L. n. 77/2021;
- contrassegno di lista: il contrassegno deve essere riportato sui moduli recanti le indicazioni dei candidati e dei sottoscrittori, deve essere depositato a mano su supporto digitale od in triplice esemplare in forma cartacea;
dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale: la dichiarazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 235/2012. La dichiarazione firmata dal candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell’articolo 38-bis, c. 8, D.L. n. 77/2021;
certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali;

- il programma amministrativo ( in duplice copia).

SI RACCOMANDA DI STAMPARE I MODELLI (ATTO PRINCIPALE E ATTO/I SEPARATO/I) SU FOGLIO A3, FRONTE E RETRO.

CAUSE DI INCANDIDABILITA'

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.
Il candidato alla carica di Consigliere non può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni allorquando le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri comuni.
Ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235.

 

CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati e sulle schede di votazione.
E' vietato l'utilizzo di contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste già presentate ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui siano estranei i presentatori medesimi.
Sono altresì vietati i contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa ovvero simboli propri del Comune e denominazioni o simboli/marchi di società (anche sportive), in assenza del deposito di apposita autorizzazione all'uso da parte della società stessa.
E' fatto divieto, infine, di utilizzare contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista, nonchè di qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie di stampo autoritario.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.
All'atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Le presenti informazioni hanno carattere riassuntivo ed orientativo. Si suggerisce caldamente di far riferimento, per una puntuale e completa trattazione della materia, alle istruzioni ufficiali per la presentazione e l’ammissione delle candidature, allegate.

Le presenti istruzioni sono pubblicate anche sul sito della Prefettura di Biella oltre che sul sito del Ministero dell’Interno.